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(art.31 Statuto Spi Cgil)
In ogni struttura dove esiste una gestione amministrativa deve essere eletto con voto palese dal Congresso un Collegio dei Sindaci, composto da un massimo di 3 componenti effettivi più 2 supplenti. A livello nazionale il Collegio dei Sindaci è composto da 7 componenti effettivi e 3 supplenti, con una presidenza di 3 componenti (un Presidente e 2 Vice Presidenti). Il Collegio dei Sindaci deve: controllare periodicamente l'andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili; redigere una relazione da accompagnare al bilancio annuale verificare periodicamente la rispondenza fra il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo approvato dal Comitato Direttivo; presentare al Congresso una relazione complessiva sui bilanci del periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. Il Collegio dei Sindaci partecipa di diritto al Congresso della propria struttura e alle riunioni del Comitato Direttivo della struttura di appartenenza, senza diritto di voto; Ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci e delle strutture di livello superiore, che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo.
- Statuto Spi